NORMATIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SANITARIA
- Codice Deontologia Medica del 2014 con modifiche del 2016 – articoli 54, 55, 56, 57 e 69
- Legge 5 febbraio 1992, n. 175 artt. 4, 5, 8 e 9
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 art. 21
- Legge 4 agosto 2006, n. 248 art. 2
- Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 art. 3, comma 5, coordinato con la Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, art. 4
- Legge di bilancio 2019, art. 1 commi 525 e 536
- Legge 238/2021, art. 30
- Legge 103/2023
INDICAZIONI RIGUARDANTI L'INFORMAZIONE SANITARIA
COSA PUO' CONTENERE
Titoli professionali e specializzazioni – N.B.: i titoli esibiti devono necessariamente
essere conseguiti presso università riconosciute italiane. Nel caso di titoli di studio
conseguiti all'estero la loro validità sul territorio italiano dovrà preventivamente essere
ottenuta con accettazione e riconoscimento del Ministero della Salute. Anche master e
corsi di perfezionamento, purché dimostrabili con certificazione rilasciata dall'autorità
che li ha emanati e purché riconosciuti dallo Stato, possono essere oggetto di
informazione al pubblico. v. art 56 del Codice Deontologico.
Informazioni sull'attività professionale – Tali informazioni devono essere
sovrapponibili a quelle presentate sulla “carta dei servizi” dello studio. v. artt. 55 e
56 del Codice Deontologico.
Caratteristiche del servizio offerto – struttura dello studio – si ricorda
l'obbligatorietà di pubblicazione dei nominativi e relativi titoli di studio o lavorativi di
tutti i collaboratori e dipendenti (organigramma). v. art 56 del Codice Deontologico.
Onorario delle prestazioni – Certamente può essere generico, ma non limitato a una
o due sole voci di attrazione. L'esposizione del tariffario professionale deve permettere
al cittadino di intuire a quale range tariffario appartenga lo studio presso il quale andrà
a farsi curare. Non si possono esibire prezzi forfettari. Si può citare la possibilità di
finanziamenti ma senza suggestioni economiche. v. artt. 54 e 56 del Codice
Deontologico.
Nessuna notizia su avanzamenti nella ricerca e su innovazioni non ancora validate
dal punto di vista scientifico – Nemmeno possono essere riportate all’interno
dell’informativa modalità di esercizio della medicina/odontoiatria appartenenti a
categorie cosiddette “alternative” e non riconosciute dalla comunità scientifica. v. artt.
55 e 56 del Codice Deontologico.
COME DEV'ESSERE
Veritiera – v. art 56 del Codice Deontologico
Trasparente – in altre parole vanno usate solo terminologie comprensibili al comune
cittadino e non esclusivamente al medico/odontoiatra. v. artt. 55 e 56 del Codice
Deontologico
Corretta – v. artt. 55, 56 e 57 del Codice Deontologico
Funzionale all'oggetto – v. art. 56 del Codice Deontologico
Non promozionale – citiamo necessariamente i testi di legge che nel corso di questi
ultimi anni hanno legiferato su questo aspetto: legge 5 febbraio 1992 n.175 poi
modificata da cosiddetto decreto Bersani n.248/2006. Poi d.l. 138/2013 art.3 comma
5 ; DPR n.137/2012 , legge di bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018, art.1
commi 525 e 536 e infine legge 103/2023 che sostitusce all'art. 1 della legge 145/2018 il comma 525.Sempre con riguardo anche agli artt 54,55, 56 e 57 del Codice
Deontologico.
Non suggestiva – non è lecita la pubblicità informativa sanitaria riportante brand di
prodotti odontoiatrici e dispositivi medici su misura richiedenti prescrizione medica.
La citazione di tali tipologie può essere invece inserita nel tariffario della struttura.
Non equivoca – v. art 56 del Codice Deontologico
Non ingannevole - v. art 56 del Codice Deontologico
Non denigratoria - v. art 56 del Codice Deontologico
Socialnetwork - L’informazione sanitaria rimane tale e mantiene la medesima
regolamentazione anche quando effettuata tramite social network (Facebook,
Instagram, Twitter...). Il singolo studio può avere proprio sito internet o pagina social
riportando però sempre il nome del Direttore Sanitario. Si possono pubblicare contenuti
sensibili esemplificativi delle procedure eseguite solo dopo aver ottenuto il consenso
del paziente nel rispetto della sua privacy. È fatto divieto dell'uso di testimonianze
“suggestive” e del ricorso ai cosiddetti “influencer” per il carattere emozionale,
ingannevole ed equivoco che avrebbero nei confronti del comune cittadino.
Dopo l’approvazione avvenuta nel giugno 2023, il testo della Legge 103/23 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi è definitivamente in vigore. Tra gli articoli presente la modifica al comma 525 della Legge 145/18 che riguarda l’informazione sanitaria.
Questo il nuovo articolo 525:
“Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari”.
Rispetto al vecchio testo, la modifica principale è il termine “promozionale” sostituito con “attrattivo”, da più parti era stato fatto notare che qualsiasi messaggio informativo, anche solamente citando il nome del sanitario, poteva essere inteso come promozionale
Qualora abbiate dei dubbi sulla forma e sui contenuti delle vostre iniziative di informazione e Pubblicità Sanitaria è possibile richiedere un parere preventivo non vincolante all'Ordine, ricordandovi che la responsabilità è e rimane sempre a carico del Professionista.
La richiesta va effettuata esclusivamente a mezzo PEC ed inviata all'indirizzo