Viene dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dall’art. 10 della Legge n. 24/2017