ACCESSO PEC ARUBA

 

Tutti gli iscritti a un Albo professionale hanno l'obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.L. n. 179 del 18/10/2012 convertito nella L. n. 221 del 17/12/2012 

Dal 2018 non è più possibile attivare una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in convenzione con l’Ordine di Verona. I medici e agli odontoiatri iscritti all'Ordine di Verona che, ad oggi, non abbiano ancora una casella di posta PEC, dovranno attivarsi in autonomia e successivamente comunicare l’indirizzo pec all’Ordine stesso inviando una comunicazione a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Successivamente l'Ordine, attraverso flussi informatici, invierà l'indirizzo pec a tutti gli Organi Competenti (Ministero, Registro Ini Pec ecc ...) ne consegue che l'indirizzo pec di ogni singolo iscritto è "pubblico".

A questo proposito si ricorda che la casella PEC deve necessariamente essere associata ad una persona fisica. Ne discende che, nel caso di esercizio della professione in forme associative con altri colleghi, ogni professionista dovrà provvedere per sé e sarà responsabile unicamente della casella PEC intestata a suo nome.

La casella PEC non sostituisce la tradizionale casella e-mail eventualmente già posseduta. Infatti i messaggi scambiati da una casella PEC ad un'altra casella PEC hanno valore legale analogo alla raccomandata con ricevuta di ritorno e quindi, può essere utile per comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni dotate di PEC, con altri colleghi anch'essi dotati di PEC e con ogni altro soggetto pubblico o privato, comunque dotato di PEC. Viceversa la tradizionale casella e-mail può tranquillamente continuare ad essere utilizzata per tutti i messaggi ai quali non è necessario attribuire valore di lettera raccomandata.

Per completezza di informazione è necessario ricordare che, una volta attivata la casella PEC, gli eventuali messaggi che verranno recapitati in quella casella, anche da parte dell'Ordine, saranno considerati legalmente ricevuti dal destinatario, anche se il messaggio non dovesse venir letto. Infatti, al pari della lettera raccomandata, il recapito di un messaggio nella casella PEC equivale alla firma sulla ricevuta di ritorno. Per questo motivo si raccomanda, una volta effettuata l'attivazione, di tenere costantemente sotto controllo la casella PEC.

A norma del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, i professionisti sprovvisti di PEC incorrono nella sospensione dall'Albo professionale, fino a quando non adempiono.